Art. 1.

      1. Ove non ostino gravi e particolari esigenze di pubblico interesse, una coppia di persone ambedue libere di stato, già registrate negli atti anagrafici quali conviventi, ai sensi e per gli effetti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, può chiedere la certificazione dello stato di convivenza, con l'indicazione della data d'inizio della convivenza quale risulta dagli atti e con la specificazione, sulla responsabilità di entrambi i membri della coppia, che la convivenza si fonda su un legame affettivo e che essi intendono continuare a vivere tale legame con continuità, avendo comunanza di vita e costituendo un'unità economica che organizza su tali basi la propria famiglia anagrafica.
      2. Ove non ostino gravi e particolari esigenze di pubblico interesse, una coppia di persone, ambedue libere di stato, che intende convivere può chiedere, al momento della richiesta della residenza nella medesima abitazione, che sia inserita negli atti anagrafici una dichiarazione congiunta dei membri della coppia che certifica, sulla responsabilità di entrambi, che la convivenza si fonda su un legame affettivo e che essi intendono vivere il legame con continuità, avendo comunanza di vita e costituendo un'unità economica che organizza su tali basi la propria famiglia anagrafica.